FAQ – Domande e risposte frequenti
Prevenzione incendi

Quali sono le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ?
L’elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco è stato nuovamente classificato dall’Allegato III del recente D.M. 7 agosto 2012.
In taluni casi la valutazione della effettiva presenza di attività soggette al controllo VV.F. all’interno di un immobile può rendere necessaria la valutazione da parte di un professionista antincendio.
Già il D.P.R. 151/2011 aveva suddiviso tutte le attività soggette in tre differenti categorie (A, B e C), per ognuna delle quali è stato previsto un iter autorizzativo differente (vedi art. 4, comm. 1,2,3 D.P.R. 151/2011).
Quale iter occorre seguire per tutte le attività soggette al controllo VV.F. classificate in Categoria A ?
Per tutte le attività soggette al controllo VV.F. classificate in categoria A dovrà essere preventivamente redatto un progetto antincendio a cura di professionista abilitato (progetto da non sottoporsi a preventiva valutazione VV.F.), sulla base del quale potranno direttamente essere realizzati i lavori.
A lavori ultimati dovrà essere presentata presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di competenza la S.C.I.A. Antincendio a cura del titolare dell’attività con i seguenti allegati:
Progetto antincendio;
Asseverazione da parte di un professionista abilitato attestante la conformità dello stato di fatto al progetto antincendio;
(eventuali) certificazioni della resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti a firma del professionista antincendio;
(eventuali) certificazioni dei prodotti impiegati ai fini della reazione e resistenza al fuoco a firma del professionista antincendio;
(eventuali) dichiarazioni di conformità degli impianti;
(eventuali) certificazioni della prova di funzionalità degli impianti a firma del professionista antincendio
A seguito del ricevimento della S.C.I.A. Antincendio i Comandi Provinciali VV.F. effettueranno un sopralluogo presso l’attività al fine di verificare la conformità dello stato di fatto con quanto dichiarato. In caso di esito positivo verrà rilasciato un verbale di sopralluogo che equivarrà all’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
Quale iter occorre seguire per tutte le attività soggette al controllo VV.F. classificate in Categoria B ?
Per tutte le attività soggette al controllo VV.F. classificate in categoria B dovrà essere preventivamente redatto un progetto antincendio e sottoposto alla richiesta di valutazione progetto presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di competenza prima dell’avvio dei lavori. Una volta ottenuta la valutazione di conformità del progetto potranno essere avviati i lavori per la realizzazione dell’intervento. A lavori ultimati dovrà essere presentata la S.C.I.A. Antincendio a cura del titolare dell’attività con i seguenti allegati:
Asseverazione da parte di un professionista abilitato attestante la conformità dello stato di fatto al progetto antincendio preventivamente presentato;
(eventuali) certificazioni della resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti a firma del professionista antincendio;
(eventuali) certificazioni dei prodotti impiegati ai fini della reazione e resistenza al fuoco a firma del professionista antincendio;
(eventuali) dichiarazioni di conformità degli impianti;
(eventuali) certificazioni della prova di funzionalità degli impianti a firma del professionista antincendio
A seguito del ricevimento della S.C.I.A. Antincendio i Comandi Provinciali VV.F. avranno la facoltà di effettuare a campione un sopralluogo presso l’attività al fine di verificare la conformità dello stato di fatto con quanto dichiarato. In caso di esito positivo verrà rilasciato un verbale di sopralluogo che equivarrà all’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
Quale iter occorre seguire per tutte le attività soggette al controllo VV.F. classificate in Categoria C ?
Per tutte le attività soggette al controllo VV.F. e classificate in categoria C dovrà essere preventivamente redatto un progetto antincendio e sottoposto alla richiesta di valutazione progetto presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di competenza prima dell’avvio dei lavori. Una volta ottenuta la valutazione di conformità del progetto potranno essere avviati i lavori per la realizzazione dell’intervento. A lavori ultimati dovrà essere presentata la S.C.I.A. Antincendio a cura del titolare dell’attività con i seguenti allegati:
Asseverazione da parte di un professionista abilitato attestante la conformità dello stato di fatto al progetto antincendio preventivamente presentato;
(eventuali) certificazioni della resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti a firma del professionista antincendio;
(eventuali) certificazioni dei prodotti impiegati ai fini della reazione e resistenza al fuoco a firma del professionista antincendio;
(eventuali) dichiarazioni di conformità degli impianti;
(eventuali) certificazioni della prova di funzionalità degli impianti a firma del professionista antincendio
A seguito del ricevimento della S.C.I.A. Antincendio i Comandi Provinciali VV.F. effettueranno un sopralluogo presso l’attività ai fini di verificare la conformità tra lo stato di fatto e quanto dichiarato. In caso di esito positivo verrà rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi il cui periodo di validità sarà chiaramente indicato sul documento.
Quando occorre provvedere al rinnovo del CPI (o della SCIA Antincendio) ?
L’Attestazione di Rinnovo Periodico della Conformità Antincendio deve essere obbligatoriamente presentata prima della scadenza del C.P.I. (o della S.C.I.A. Antincendio).
Prima della presentazione dell’Attestazione di Rinnovo, il professionista antincendio dovrà effettuare una serie di accertamenti atti a verificare il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in progetto; tali verifiche riguarderanno sia la funzionalità degli impianti antincendio, sia lo stato di conservazione di tutti i sistemi ed i dispositivi atti alla compartimentazione e alla protezione al fuoco delle strutture.
Dovrà inoltre essere verificato il mantenimento delle condizioni dello stato di fatto e di esercizio precedenti alla data di rilascio del C.P.I.
Sicurezza sul lavoro

Chi rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08?
Il D.Lgs. 81/08 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici ed a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati. Sono tutelati dal suddetto decreto, oltre i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, anche i soci lavoratori, i tirocinanti, gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari che utilizzano agenti chimici, biologici, videoterminali o che possono essere esposti ad agenti fisici, i volontari dei vigili del fuoco, della protezione civile e gli addetti a lavori socialmente utili.
Chi è escluso dal campo di applicazione del D.Lgs. 81/08?
Sono esclusi dalla disciplina del Testo Unico della Sicurezza gli addetti ai servizi domestici e familiari, i volontari come definiti dalla legge n. 266/2001 e i volontari che effettuano servizio civile.
Quali sono gli obblighi non delegabili del datore di lavoro?
Il datore di lavoro ha l’obbligo di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e l’obbligo di elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/08. E’ suo compito attuare le misure di prevenzione previste e programmare eventuali misure di miglioramento. E’ tenuto a designare e formare gli addetti al Servizio di Protezione e Prevenzione e garantire un’adeguata formazione ai lavoratori in materia di sicurezza, antincendio, primo soccorso e gestione dell’emergenza.
Cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi?
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è quel documento che, redatto secondo criteri e requisiti specifici, serve a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel caso di una visita ispettiva, il documento è la dimostrazione agli organi di controllo dell’assolvimento dell’obbligo legato all’analisi dei rischi.
Cosa succede se non si viene trovati in regola?
Qualora un ispettore del lavoro accertasse delle violazioni in materia di sicurezza, provvederà a redigere un verbale di ispezione e a comunicare le eventuali violazioni alla Procura della Repubblica. L’iter si concluderà con una visita di verifica degli ispettori e con il pagamento da parte del contravventore di una sanzione di valore variabile a seconda degli articoli violati. Nel caso in cui gli ispettori rilevassero l’inadempimento al verbale o il mancato pagamento della sanzione sarà dato il via ad un procedimento penale.